Descrizione
LIMITAZIONI TRAFFICO VEICOLARE
Disposizioni per i mezzi più inquinanti in vigore dal 09 OTTOBRE 2025 al 30 APRILE 2026.
LIVELLO VERDE
Divieto di circolazione nell'area verde della planimetria allegata, dal lunedì al venerdì (festivi esclusi), dalle 8:30 alle 18:30 per:
- VEICOLI PRIVATI M (M1, M2, M3) alimentati a:
- Benzina, GPL, Metano, bi-fuel benzina /GPL e benzina/metano, bi-fuel gasolio/GPL e gasolio/metano: EURO 0, 1;
- Diesel EURO 0, 1, 2, 3, 4;
- VEICOLI COMMERCIALI N (N1, N2, N3) alimentati a:
- Benzina, GPL, Metano, bi-fuel benzina /GPL e benzina/metano, bi-fuel gasolio/GPL e gasolio/metano: EURO 0, 1;
- Diesel EURO 0, 1, 2, 3, 4;
- CICLOMOTORI e MOTOVEICOLI (DA L1 a L7e) non catalizzati, immatricolati prima dell'1/1/2000 e non conformi alla direttiva 97/24/CE: Euro 0.
LIVELLO ARANCIONE
Il livello arancione scatta in caso di sforamento per 4 giorni consecutivi della concentrazione di 50 microgrammi di Pm10 per metro cubo d'aria (sulla base della verifica effettuata dall'Arpav nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì. Nel giorno di valutazione si considerano i superamenti consecutivi del valore limite giornaliero del PM10 misurato fino al giorno precedente e i dati previsti dal modello SPIAIR per il giorno in corso e i due successivi).
Divieto di circolazione nell'area verde della planimetria allegata, tutti i giorni (inclusi festivi infrasettimanali) dalle 8:30 alle 18:30, per:
- VEICOLI PRIVATI M (M1, M2, M3) alimentati a:
- Benzina, GPL, Metano, bi-fuel benzina /GPL e benzina/metano, bi-fuel gasolio/GPL e gasolio/metano: EURO 0, 1, 2;
- Diesel EURO 0, 1, 2, 3, 4, 5;
- VEICOLI COMMERCIALI N (N1, N2, N3) alimentati a:
- Benzina, GPL, Metano, bi-fuel benzina /GPL e benzina/metano, bi-fuel gasolio/GPL e gasolio/metano: EURO 0, 1, 2;
- Diesel EURO 0, 1, 2, 3, 4, 5;
- CICLOMOTORI e MOTOVEICOLI (DA L1 a L7e) non catalizzati, immatricolati prima dell'1/1/2000 e non conformi alla direttiva 97/24/CE : Euro 0, 1.
LIVELLO ROSSO
Il livello rosso scatta se i giorni consecutivi di sforamento diventano 10 (sulla base della verifica effettuata dall'Arpav nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì. Nel giorno di valutazione si considerano i superamenti consecutivi del valore limite giornaliero del PM10 misurato fino al giorno precedente e i dati previsti dal modello SPIAIR per il giorno in corso e i due successivi).
Divieto di circolazione nell'area verde della planimetria allegata, tutti i giorni (inclusi festivi infrasettimanali) dalle 8:30 alle 18:30, per:
- VEICOLI PRIVATI M (M1, M2, M3) alimentati a:
- Benzina, GPL, Metano, bi-fuel benzina /GPL e benzina/metano, bi-fuel gasolio/GPL e gasolio/metano: EURO 0, 1, 2;
- Diesel EURO 0, 1, 2, 3, 4, 5;
- VEICOLI COMMERCIALI N (N1, N2, N3) alimentati a:
- Benzina, GPL, Metano, bi-fuel benzina /GPL e benzina/metano, bi-fuel gasolio/GPL e gasolio/metano: EURO 0, 1, 2;
- Diesel EURO 0, 1, 2, 3, 4, 5;
- CICLOMOTORI e MOTOVEICOLI (DA L1 a L7e) non catalizzati, immatricolati prima dell'1/1/2000 e non conformi alla direttiva 97/24/CE : Euro 0, 1.
fino a cessato allarme comunicato da Arpav.
A partire dal secondo bollettino PM10 consecutivo di livello allerta - colore rosso: il divieto viene esteso all'intero territorio comunale ai mezzi di cui agli artt. 57 e 58 del c.d.s. (macchine operatrici, mezzi agricoli, macchinari industriali) con motori non conformi almeno allo stage III.
ECCEZIONI (veicoli che possono circolare): vedere "Allegato Deroghe".
DIVIETO DI SOSTA CON MOTORE ACCESO
E’ inoltre vietata la sosta con il motore acceso per tutti i veicoli:
- autobus, compresi quelli di linea, in genere nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo dello stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri (la partenza del veicolo deve essere immediatamente successiva all’accensione del motore);
- autoveicoli in sosta e veicoli merci, anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;
- autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto, in corrispondenza di particolari impianti semaforici e di passaggi a livello.
S A N Z I O N I
Chiunque violi le disposizioni riguardanti le limitazioni al traffico veicolare è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie (sospensione patente) in caso di reiterazione nel biennio, previste dall’articolo 7, commi 1, lett. b) e 13bis del C.d.S.. Gli obblighi di cui sopra si riferiscono esclusivamente ai veicoli in movimento.
NOTE INFORMATIVE:
La categoria di appartenenza è riportata nella ricevuta della tassa di proprietà (bollo) oppure si può determinare osservando le norme antinquinamento rispettate dal veicolo nella carta di circolazione (libretto). Per i ciclomotori la data di rilascio e la Direttiva Europea antinquinamento rispettata si possono determinare osservando il certificato di idoneità tecnica o di circolazione (libretto).
L'Osservatorio Regionale di ARPAV, emette il “Bollettino livelli di allerta PM10” nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì̀. Il bollettino aggiornato è consultabile al seguente indirizzo web: https://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali/bollettini/aria/bollettino-livelli-di-allerta-pm10
RISCALDAMENTO
Disposizioni antismog per il riscaldamento in vigore da OTTOBRE 2025 ad APRILE 2026:
- riduzione della temperatura del riscaldamento a 19 gradi con tolleranza di 2 gradi nelle abitazioni, negli uffici, negli edifici adibiti ad attività ricreative, sportive e commerciali (escluse le case di cura e/o riabilitazione, gli ospedali e le case di riposo);
- riduzione della temperatura del riscaldamento a 17 gradi con tolleranza di 2 gradi negli edifici adibiti ad attività industriali e artigianali e assimilabili;
- in caso di livello ARANCIONE e ROSSO riduzione della temperatura del riscaldamento a 18 gradi con tolleranza di 2 gradi nelle abitazioni e negli edifici pubblici;
- in caso di presenza di impianti di riscaldamento alternativi:
- Livello VERDE, NON si possono utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (come legna da ardere, cippato o pellet), aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alle 3 stelle
- Livello ARRANCIONE e ROSSO NON si possono utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (come legna da ardere, cippato o pellet), aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alle 4 stelle
- OBBLIGO DI di utilizzo di pellet certificato di classe A1, secondo le metodologie di prova definite dalla norma UNI EN ISO 17225-2 nei generatori di potenza termica nominale fino a 35 kW.
COMBUSTIONI ALL’APERTO
Disposizioni antismog per il riscaldamento in vigore da OTTOBRE 2025 ad APRILE 2026:
- È vietato bruciare ramaglie all'aperto su tutto il territorio comunale. sI invitando i cittadini ad utilizzare, per la raccolta e lo smaltimento delle ramaglie, potature di alberi, foglie, sfalci d’erba e di siepi e degli altri residui vegetali provenienti dalla pulizia degli orti e dei giardini, di impiegare mezzi alternativi al fuoco per eliminare il materiale vegetale prendendo in considerazione, tra le altre, la cippatura del materiale o il conferimento del medesimo presso il centro di raccolta comunale di via Pasubio o presso la piazzola H24 di via Pasubio aperta 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Sono fatte salve le prescrizioni di lotta obbligatoria fitosanitaria (D.lgs. n. 19 del 2021).
- È vietato realizzare combustioni all’aperto per falò rituali ed eventi o manifestazioni utilizzanti fuochi d’artificio classificati come F2, F3 ed F4 ai sensi del D. Lgs n. 123/2015 art. 3 c. 2 lettera a). In deroga a tale divieto generalizzato, sono consentiti nel numero massimo di due eventi (complessivi tra falò e fuochi d’artificio)nel periodo ottobre-aprile, promossi o autorizzati dall'ente comunale, nell'ambito di festeggiamenti tradizionali, se effettuati in assenza di allerta (livello verde) ed in assenza di provvedimenti di dichiarazione dello Stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, e nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 10, comma 1, del Decreto-legge 13 giugno 2023, n, 69. Restano sempre consentiti i fuochi d'artificio quali petardini da ballo, candele magiche, girelle al suolo, fontane, bengala a fiamma, e altri petardi classificati come F1.
- E' vietato effettuare barbecue afferenti ad attività di ristorazione/rosticceria situati all’aperto e utilizzanti combustibili solidi (legna, carbone di legna, ecc.) al primo livello di allerta (livello arancio) e al secondo livello di allerta (livello rosso). Sono esclusi dal divieto i barbecue non afferenti ad attività economiche (quindi svolti da privati cittadini) o non alimentati da combustibile solido (barbecue a gas). In deroga a quanto sopra riportato, la preparazione di caldarroste deve ritenersi attività sempre consentita. (disposizione modificata a seguito di ordinanza n. 103 del 03/11/2025)
CHIUSURA PORTE ATTIVITA' COMMERCIALI
Nel periodo di accensione degli impianti termici è obbligatorio tenere chiuse le porte dei locali di edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, come negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati ed esposizioni. Sono escluse le attività commerciali prive di impianti di riscaldamento o che utilizzano unicamente lama-barriere d’aria in corrispondenza dell’accesso ai locali interni.
S A N Z I O N I
Chiunque violi le suddette disposizioni è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall’art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000, salvo che il fatto non costituisca reato.